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LO STUDIO COMMERCIALE BINI nasce nel 1965 da un’idea di Ivo Bini che, nel 2004, lascia la guida ai figli Donatella e Simone, già operanti nel settore dal 1988, che continuano a garantire un servizio altamente professionale ed attento alle esigenze dei propri clienti.

Il nostro Studio è in grado di assistere i nostri clienti, con diversi profili aziendali, offrendo loro consulenza contabile, tributaria, fiscale, societaria, amministrativa e del lavoro.

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Le ultime notizie del giorno

Affitti brevi nel 2025: un locatore su quattro userà la casa per sé

28 Aprile 2025 | Il Sole 24 Ore - Cristiano Dell’Oste - Pag. 5

Quest’anno è aumentato il numero dei proprietari che hanno case destinate all’affitto breve e hanno opzionato per sé periodi più o meno lunghi in alta stagione. Ad evidenziarlo un’analisi del centro studi di Italianway. Su 2,1 milioni di notti disponibili nelle 7mila case gestite dal network, ce ne sono quasi 600mila che – ad oggi – sono state bloccate dagli stessi locatori. In un mercato fortemente caratterizzato dalla proprietà diffusa, Italianway calcola che nel 2025 un quarto degli host – ovvero i proprietari di alloggi destinati all’affitto breve – sceglierà una vacanza nella seconda casa di famiglia. A maggior ragione se posizionata fuori dalle mete turistiche più battute. Le incertezze spingono le famiglie italiane a ridurre il budget destinato ai viaggi e a puntare sulle vacanze ‘domestiche’. Inoltre il rallentamento delle prenotazioni potrebbe aver indotto alcuni locatori ad adattarsi in vista di una stagione turistica che si annuncia non esaltante.

Effetto mafia, tasse più alte nei Comuni infiltrati

28 Aprile 2025 | Il Sole 24 Ore - Ivan Cimmarusti - Pag. 7

Da uno studio emerge che il sistema di machine learning dell’Uif si sta dimostrando affidabile. Ha analizzato 6.771 Comuni distinguendo nettamente quelli infiltrati e quelli no. Inoltre ha individuato indici di allerta in amministrazioni che nel periodo 2016-2021 non sono state sfiorate da indagini antimafia. Dall’analisi dei bilanci emerge che nei Comuni a rischio mafia il fisco si inceppa. Crolla la raccolta di Imu, Tari ed entrate. Si tratta di una costante già nota: dove c’è criminalità organizzata, le casse comunali si svuotano. Le cause sono dovute al fatto che l’Amministrazione locale chiude un occhio, evitando di riscuotere da amici e solidali. Inoltre i cittadini smettono di pagare se sanno che i soldi finiscono in mani sbagliate. Soprattutto se la raccolta dei rifiuti è gestita da ditte ‘vicine’ ai clan. Il paradosso è che meno tasse si incassano, maggiori sono le aliquote. Nei Comuni infiltrati il carico fiscale pro capite è più alto. Chi paga? I non allineati: cittadini e imprese fuori dal giro.

Corsi, master e convegni: deducibili le spese fino a 10mila euro all’anno

28 Aprile 2025 | Il Sole 24 Ore - Nicola Forte - Pag. 13

Anche dopo la riforma del reddito di lavoro autonomo le spese di formazione professionali restano deducibili fino al tetto annuale di 10 mila euro per professionisti e lavoratori autonomi. Il decreto Irpef-Ires ha confermato i criteri di deducibilità previsti dal previgente art. 54 del Tuir. La norma rende integralmente deducibili le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sempre nel tetto di 10 mila euro. Il mancato superamento del limite annuale di 10 mila euro deve essere verificato applicando il principio di cassa. Ciò anche laddove il legislatore non abbia fatto riferimento alle spese sostenute ma semplicemente alle spese. Pertanto, se un professionista si è iscritto a un master, pagando la relativa quota in due diverse annualità, la singola rata influenzerà l’osservanza del plafond in ciascuna delle due annualità. Significa che è irrilevante la data di iscrizione al corso, mentre occorre fare riferimento al momento in cui il professionista ha materialmente effettuato i pagamenti di ciascuna rata. 

Transizione 5.0, gli investimenti debuttano nel modello Redditi

28 Aprile 2025 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Giorgio Gavelli - Pag. 18

Per la prima volta il quadro RU del modello Redditi 2025 prevede l’indicazione del credito d’imposta ‘transizione 5.0’ che va riportato con il codice ‘T6’, mentre per la compensazione tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo ‘7072’. Il credito d’imposta in parola è riconosciuto alle imprese che dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in Italia, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. Il decreto Milleproroghe ha reso agevolabili anche gli investimenti sostenuti antecedentemente alla richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati dal 1°gennaio 2024. L’interconnessione deve avvenire entro il 28 febbraio 2026, ed entro la stessa data deve essere prodotta la perizia asseverata da presentare in sede di comunicazione di completamento. Il bonus è utilizzabile in compensazione decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione alle Entrate, da parte del Gse, dell’elenco delle imprese beneficiarie.

Cpb bloccato dalle operazioni straordinarie

28 Aprile 2025 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Giorgio Gavelli - Pag. 18

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 109/2025, ha chiarito che l’operazione di trasformazione intervenuta nel periodo d’imposta precedente al primo anno del biennio interessato dal concordato preventivo biennale impedisce l’adozione, costituendo una causa di inapplicabilità degli ISA. La pronuncia è importante perché contraddice una differente impostazione che ora potrebbe portare alcune imprese a riconsiderare la propria certezza in merito all’ingresso al concordato fiscale. La circolare 18/E/2024 ha chiarito che per accedere al concordato i contribuenti che applicano gli ISA devono essere in regola nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta di  concordato. L’inapplicabilità degli ISA nel periodo precedente il biennio rende impossibile aderire al patto fiscale. 

Tcf e rischi interpretativi: la policy fa scudo contro l’abuso del diritto

28 Aprile 2025 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Daniele Delfrate - Pag. 19

Il contribuente ammesso al regime di adempimento collaborativo è tenuto a comunicare le situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva. Le linee guida dell’Agenzia delle Entrate forniscono una descrizione dettagliata degli elementi costitutivi del documento di policy che devono adottare i soggetti che aderiscono al regime. Il documento, parte integrante del Tcf, va redatto in coerenza con i principi e le regole operative stabilite dalla strategia fiscale dell’impresa, per garantire presidi adeguati nella gestione del rischio connesso all’interpretazione della normativa tributaria. Fondamentale l’adozione di posizioni coerenti con le indicazioni ufficiali del fisco. La policy è tenuta a chiarire le modalità con cui le funzioni aziendali interagiscono tra loro in presenza di operazioni potenzialmente rilevanti sotto il profilo fiscale, introducendo processi di valutazione, validazione e archiviazione della documentazione decisionale. 

Imposte all’estero, sì alla detrazione anche se il credito è stato omesso

28 Aprile 2025 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Davide Settembre - Pag. 20

Con la sentenza n. 7484/13/2024 la Cgt del Lazio ha sostenuto che il contribuente ha diritto a detrarre l’imposta pagata all’estero anche nel caso in cui il credito non venga indicato nella dichiarazione dei redditi, purché vi sia una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Con questa pronuncia i giudici tributari si allineano ai principi recentemente espressi dalla Corte di cassazione. Nel caso esaminato una società chiedeva il rimborso delle imposte versate sui proventi percepiti all’estero in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Grecia. La Corte ha ritenuto corretta la ritenuta operata. Recuperabile, dunque, l’importo non indicato in dichiarazione. 

Stop al doppio binario: i riflessi per le commesse

28 Aprile 2025 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Luca Gaiani - Pag. 21

Nel modello Redditi 2025, l’eliminazione del doppio binario richiede il rispetto dei principi contabili OIC 23 per la rilevanza fiscale delle commesse. I servizi rientranti nell’OIC 34 devono rilevare i ricavi ad avanzamento, senza rimanenze. Il Dlgs 192/2024 ha eliminato il doppio binario per la valutazione delle poste in valuta e dei contributi in conto capitale. Cambiano le regole per le rimanenze di lavori in corso: dal 2024, il criterio di bilancio conforme ai principi contabili si applica anche fiscalmente. Questo vale per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica. Tuttavia, per le commesse ultrannuali valutate al costo, occorre rispettare specifiche condizioni dell’OIC 23. In caso contrario, si rischiano le contestazioni del fisco. Infine, per i servizi regolati da OIC 34, la rilevazione dei ricavi è obbligatoria per avanzamento, senza contabilizzare rimanenze.

Test per le differenze di cambio e i contributi in conto capitale

28 Aprile 2025 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Franco Vernassa - Pag. 21

La determinazione del reddito d’impresa 2024 deve tenere conto delle novità introdotte dall’articolo 9 del Dlgs 192/24 su contributi in conto capitale e differenze di cambio. I contributi in conto capitale saranno tassati integralmente nell’esercizio di incasso, superando la vecchia rateizzazione. Resta parziale l’allineamento contabile-fiscale per evitare la tassazione anticipata di contributi non ancora incassati. Per i contributi incassati entro il 2023, si continua con la vecchia rateizzazione. Le differenze di cambio da valutazione, dal 2024, sono tassabili o deducibili direttamente a bilancio senza variazioni nel quadro RF. Le differenze accertate a fine 2023 concorrono al reddito 2024. In contabilità, utili e perdite su cambi vanno iscritti nella voce C 17-bis. Non cambiano le regole sulle riserve di utili da cambio. La nuova disciplina semplifica la dichiarazione dei redditi.

Obblighi antifrode, all’appello i rappresentanti fiscali Iva

28 Aprile 2025 | Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 8

I rappresentanti fiscali Iva hanno tempo fino al 16 giugno per adempiere alle novità del Dlgs n. 13/2024, ovvero la presentazione alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e della garanzia patrimoniale ‘una tantum’. Scaduto tale termine sarà ancora possibile mettersi in regola entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione con la quale l’Agenzia notificherà l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle posizioni Iva dei soggetti rappresentati. È quanto prevede il provvedimento dello scorso 17 aprile con il quale l’Agenzia ha aggiunto l’ultimo tassello mancante per l’operatività delle nuove disposizioni, definendo le modalità e i tempi per l’esecuzione degli obblighi antifrode da parte di coloro che operano come rappresentanti fiscali e da parte di chi intende assumere tale ruolo. 

Ricercatori stranieri, fisco light

28 Aprile 2025 | Italia Oggi - Giovanni Musso - Pag. 10

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 97 diffusa lo scorso 14 aprile, ha chiarito che sono esenti da imposta i compensi percepiti in Italia per l’attività di ricerca della durata biennale svolta presso l’Università, erogati da un ente pubblico straniero. I chiarimenti delle Entrate hanno riguardato la tassazione di finanziamenti e convenzioni tra Italia e Repubblica Ceca. La convenzione contro le doppie imposizioni prevede una disciplina ad hoc per chi svolge attività di ricerca di uno Stato contraente e vi si trasferisce a tale scopo. Questo aveva fatto un contribuente, di nazionalità ceca, che aveva conseguito una borsa di studio presso un’università italiana. 

L’agevolazione Imu si fa in due

28 Aprile 2025 | Italia Oggi - Sergio Trovato - Pag. 11

Sulla scia della Consulta arriva l’ordinanza n. 9620 del 13 aprile 2025 della Suprema corte secondo la quale i coniugi hanno diritto entrambi all’esenzione Imu per due immobili ubicati nello stesso comune, qualora per esigenze personali abbiano deciso di fissare la residenza e la dimora abituale in due indirizzi diversi. Una delle unità immobiliari non può essere assoggettata a imposizione come seconda casa, perché consensualmente possono stabilire residenze disgiunte in deroga alle norme civilistiche che impongono l’obbligo di coabitazione. Secondo i giudici del Palazzaccio non può ‘essere evocato l’obbligo di coabitazione dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla ‘residenza familiare’ dei coniugi o sulla ‘residenza comune’ degli uniti civilmente’. 

Redditi, percezione irrilevante

28 Aprile 2025 | Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 12

La Corte costituzionale, nell’ordinanza n. 50/2025 dello scorso 17 aprile, ha stabilito che indipendentemente dalla percezione e dal suo coinvolgimento nell’attività, l’attribuzione del reddito al socio accomandante di una società in accomandita semplice resta, comunque, legittimo. I giudici delle leggi hanno confermato la legittimità dell’articolo 5, comma 1, del Tuir. La Consulta si è espressa in merito agli articoli 3, comma 1 e 24, della Costituzione oggetto della pronuncia della Cgt di primo grado di Udine, riguardante l’articolo 5, comma 1 del Tuir, nella parte in cui attribuisce i redditi della sas ai soci accomandanti, indipendentemente dalla percezione o dal coinvolgimento nella gestione sociale. 

Aiuti 4.0, sostenibilità premiata

28 Aprile 2025 | Italia Oggi - Bruno Pagamici - Pag. 13

Il Piano Transizione 4.0 può contare su una dotazione finanziaria di 300 milioni di euro. I contributi sono destinati alle Pmi del Sud Italia per finanziare investimenti innovativi e sostenibili. Serviranno a coprire il 75% delle spese ammissibili. Una quota del 25% della dotazione finanziaria complessiva è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese. L’apertura dello sportello per la presentazione delle istanze è prevista per il 20 maggio. Invitalia darà priorità agli investimenti finalizzati a perseguire gli obiettivi di sostenibilità definiti dalla Ue nonché alle iniziative destinate a favorire la transizione aziendale verso il paradigma dell’economia circolare, ovvero a migliorare la sostenibilità energetica. Le imprese beneficiarie devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese.

Oneri pluriennali, iscrizione all’attivo solo a certe condizioni

28 Aprile 2025 | Italia Oggi - Giovanni Valcarenghi, Raffaele Pellino - Pag. 20

Per gli oneri pluriennali la capitalizzazione costituisce una facoltà. La regola generale ne impone il transito a conto economico, mentre la patrimonializzazione è consentita solo al ricorrere di precisi requisiti. L’Oic 24 definisce gli oneri pluriennali come costi che non esauriscono la loro utilità nell’esercizio di sostenimento e li differenzia dai beni immateriali e dall’avviamento. Trattasi, dunque, di una categoria ‘residuale’ di poste immateriali tra cui si annoverano: i costi di sviluppo; i costi di impianto e ampliamento e costi analoghi. Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell’attivo patrimoniale solo se: è dimostrata la loro ‘futura utilità’; esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società; è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Il requisito della utilità pluriennale è giustificabile solo in seguito al verificarsi di determinate condizioni gestionali, produttive, di mercato che al momento della rilevazione iniziale devono risultare da un apposito piano economico. 

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Calcolo dell’anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell’aliquota di tassazione nel caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari

24 Aprile 2025 |

Nel caso in cui un soggetto sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell’anzianità utile per il calcolo dell’aliquota di tassazione, è necessario fare riferimento all’anzianità maturata anche in altri fondi. A disporlo è l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 29/E dell’11 aprile 2025 che ha risposto ad un’istanza di interpello formulata da un’associazione in merito al calcolo dell’anzianità di partecipazione, rilevante per la riduzione dell’aliquota di tassazione dal 15 al 9% su determinate prestazioni di previdenza complementare, nelle ipotesi in cui l’aderente sia contemporaneamente iscritto a più forme pensionistiche complementari. 

L’articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2025 n. 252 dispone che determinate prestazioni sono assoggettate alla  ‘ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali’. 

La legge ammette che l’aderente possa simultaneamente essere iscritto a più fondi di previdenza complementare e che, a determinate condizioni, possa accedere alle prestazioni pensionistiche. L’istante ha chiesto chiarimenti su come calcolare l’anzianità in questi casi e se sia possibile considerare i periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche diverse  da quella presso la quale chiede la prestazione. 

La normativa in corso dispone che ‘ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle altre forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale’. 

Significa, in sostanza, che un soggetto con più iscrizioni a fondi di previdenza complementare, ai fini della determinazione dell’aliquota della ritenuta applicabile, deve considerare con esattezza l’anzianità complessiva. Anzianità, dunque, che non è limitata al fondo specifico presso il quale richiede la prestazione, ma considera anche i periodi di iscrizione presso altri fondi. 

A supporto di ciò l’Amministrazione finanziaria cita la propria circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007 con la quale ha chiarito che ‘ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile in sede di ritenuta, si ritiene che il ‘periodo di partecipazione’ debba essere individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall’effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006’. 

Ai fini della documentazione da produrre alla forma pensionistica presso la quale viene presentata la richiesta della prestazione, l’Agenzia ritiene che l’altra forma pensionistica potrà attestare la data di adesione al fondo di previdenza complementare e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata. Ciò consentirà al fondo al quale viene richiesta la prestazione di considerare l’anzianità maturata anche nell’altro fondo.

PIR ‘fai da te’ - Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti tramite OICR NON PIR Compliant

24 Aprile 2025 |

Con la risoluzione n. 28/E del 10 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che nell’ambito dei piani di investimento a lungo termine (PIR) ‘fai da te’ è possibile valorizzare gli investimenti qualificati anche se operati tramite Oicr non PIR compliant utilizzando il criterio del look through, a condizione che si rispettino i vincoli e i limiti previsti dalla normativa PIR. 

Questo approccio intende favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso gli investimenti in strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali, italiane ed europee, per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente l’approvvigionamento mediante il canale bancario. 

È la risposta al quesito sollevato da una società di gestione del risparmio che ha deciso di offrire alla propria clientela la possibilità di investire in fondi alternativi (‘FIA’), ai sensi della legge lussemburghese del 12 luglio 2013 che ha recepito la direttiva europea 2011/61/Ue (direttiva AIFM).

La legge di Bilancio 2017 all’articolo 1, commi da 100 a 114, prevede un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, derivanti da ‘investimenti qualificati’ operati tramite piani di investimento del risparmio a lungo termine (PIR) effettuati nel rispetto di determinate caratteristiche di legge. Gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare specifici limiti quantitativi di investimento (c.d. plafond annuo e complessivo), determinate caratteristiche (natura e tipologia delle attività oggetto di investimento), specifici vincoli di composizione (c.d. quota obbligatoria) e limiti (soglie massime di concentrazione e liquidità). 

Come anticipato, l’obiettivo è quello di canalizzare il risparmio delle famiglie verso imprese italiane ed europee che presentano maggiore fabbisogno di risorse finanziarie. 

Negli investimenti ‘fai da te’ il titolare del piano è tenuto a monitorare costantemente il rispetto dei vincoli e dei limiti, tenendo conto della percentuale di partecipazione nei veicoli utilizzati. Il titolare del piano che si avvale del criterio del look through deve effettuare un controllo giornaliero degli investimenti posti in essere per il tramite dell’Oicr che investe 

esclusivamente in attività finanziarie ammissibili ai fini PIR, ai fini della verifica del rispetto, per almeno i due terzi dell’anno, dei vincoli di investimento e del limite di concentrazione disposti dal regime PIR. 

In tale contesto, non si individuano restrizioni per gli investimenti effettuati ‘indirettamente’ tramite Oicr estero (PIR compliant e NON PIR compliant), indipendentemente dalla forma giuridica dell’Oicr stesso, poiché la ratio sottesa alle suddette modifiche normative consiste nell’ampliare le modalità di investimento indiretto. 

Pertanto, si ritiene che in un PIR ‘fai da te’ sia possibile valorizzare gli investimenti qualificati effettivamente operati tramite Oicr NON PIR compliant utilizzando il criterio del look through.

Nel caso di specie, il criterio del look through potrà essere utilizzato per l’investimento in Oicr NON PIR compliant operato nell’ambito di un PIR ‘fai da te’ al fine di tenere conto degli investimenti qualificati sottostanti all’organismo medesimo. 

Scadenzario Fiscale

Le ultime notizie del giorno

10 Apr 2025 (2)

1) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo

Chi: Soggetti di cui agli articoli 22 (esercenti commercio al minuto e attività assimilate) e 74-ter (Agenzie di viaggio e turismo) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva
Cosa: Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2024 dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000.
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello polivalente disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Si precisa che la Comunicazione deve essere effettuata inviando necessariamente i dati in forma analitica

2) Onlus, associazioni sportive dilettantistiche: presentazione istanza di ammissione al beneficio del cinque per mille

Chi: Onlus, associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF
Cosa: Presentazione telematica della domanda di iscrizione
Modalità: Soltanto per via telematica, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

16 Apr 2025 (44)

1) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

5) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2024
Cosa: Versamento 2 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

20) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

24) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

25) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 380E - Irap

27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

30) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

31) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

32) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. Sui compensi corrisposti nei mesi da gennaio ad aprile, si versano le ritenute entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'importo complessivamente dovuto raggiunga 500 euro; laddove tale importo non sia raggiunto, sono versate entro il 16 giugno, congiuntamente a quelle operate sui compensi di maggio, indipendentemente dal loro ammontare
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

33) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo

Chi: Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
Cosa: Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1035 - Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo di acconto e/o imposta 1036 - Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere

34) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6003 - Versamento Iva mensile marzo

35) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 603E - Versamento IVA mensile marzo

36) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2024

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento della 2 rata del saldo IVA relativa all'anno d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dello 0,33% a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

38) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6003 - Versamento Iva mensile marzo

39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).

40) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6003 - Versamento Iva mensile marzo

43) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2024
Cosa: Versamento 2 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

44) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

22 Apr 2025 (2)

1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente

Chi: Imprese elettriche
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)
Modalità: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati

2) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo

Chi: Soggetti di cui agli articoli 22 (esercenti commercio al minuto e attività assimilate) e 74-ter (Agenzie di viaggio e turismo) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva
Cosa: Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2024 dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000.
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello polivalente disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Si precisa che la Comunicazione deve essere effettuata inviando necessariamente i dati in forma analitica

30 Apr 2025 (4)

1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

4) Regime speciale IVA OSS: Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta.

Chi: Soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (c.d. operatori extracomunitari) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972
Cosa: Trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa. L'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.
Modalità: La dichiarazione va presentata in via telematica utilizzando il Portale Oss. Il versamento si effettua mediante F24 senza possibilità di compensazione oppure mediante bonifico bancario secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia tramite il portale OSS.
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